Sul pianeta sono sempre di più i luoghi della natura che cercano avvocati per denunciare casi di incuria e sfruttamento causati dagli umani. Alcuni, fra corsi d’acqua, montagne, foreste, sono stati “personificati”, ma non come in un paesaggio antropomorfo (mi viene in mente l’artista del ‘600 Matthäus Merian), dove la natura assume i lineamenti di un volto umano per stupire chi guarda, ma per rivendicare in tribunale il diritto di esistere in pace e in salute nel proprio ambiente. È il concetto di “ecocentrismo”, in opposizione all’antropocentrismo, teorizzato da Earth Law Center, organizzazione no-proft statunitense che si batte per il diritto di tutti gli ecosistemi di rigenerarsi in mondo naturale e di ricevere un’adeguata tutela legale, non per la loro umana utilità ma per il loro valore intrinseco.

Personalità liquida
Il Consiglio della città di Basingstoke, nell’Hampshire, in Inghilterra, ha conferito identità giuridica al fiume Loddon. Decantato in versi malinconici dal poeta ottocentesco Thomas Wharton, il Loddon è soprannominato “fiume Cenerentola”, perché come l’eroina di Perrault è sempre stato sfruttato e bistrattato da un’umanità matrigna. Le sue acque sono state inquinate, il suo letto deviato per costruire strade: ora che ha raggiunto la maturità legale, i cittadini confidano nel suo ripristino. Questo è uno dei tanti “chalk stream”, “torrenti di gesso” molto apprezzati dai turisti nella campagna del sud-est inglese, che scorrono su un terreno calcareo che mantiene l’acqua fresca e cristallina: oltre ad essere un piacere per gli occhi danno alloggio ad una variegata fauna acquatica, da tempo minacciata dagli scarichi delle attività agricole e dall’eccessivo utilizzo di acqua potabile. Le associazioni ambientaliste locali si stanno battendo per la loro tutela: ad oggi 11 dei 220 fiumi di gesso possono denunciare gli eco-abusi come persona giuridica.
Negli ultimi anni sono stati personificate altre acque: il Magpie in Canada, fiume che rappresenta il sostentamento della popolazione Innu, rovinato dalle dighe idroelettriche; il fiume Klamath nell’Oregon negli Stati Uniti, i cui diritti sono rivendicati dalla tribù nativa degli Yurok che basa la sua economia sulla pesca dei salmoni, in pericolo per il crescente inquinamento idrico. Mentre nella regione dei Grandi Laghi, fra USA e Canada, la tribù degli Ojibwe si sta mobilitando per far approvare la legge che garantisce al manoomin, il riso selvatico la cui coltivazione è ostacolata dal cambiamento climatico, di prosperare e continuare ad essere la principale risorsa locale.
In Francia, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo sta tentando di ottenere la tutela giuridica per una Senna dall’ecosistema sempre più fragile, mentre la Corte Costituzionale spagnola ha già confermato la personalità del Mar Menor, la laguna salata più grande d’Europa dove dal 2019 si sta verificando una moria di pesci.

In Italia, abbiamo la Federazione per la Dichiarazione dei Diritti del Garda, che organizzando conferenze ma anche camminate verdi lungo lo specchio d’acqua più grande dello stivale, sensibilizza i cittadini sulla necessità di riconoscere il Garda come soggetto di diritto. Il nemico principale: il cemento di strade e ciclovie che distrugge l’habitat costiero naturale e deturpa il paesaggio da cartolina. In Friuli Venezia-Giulia la Comunità di vita della Terra, una rete di associazioni e liste civiche, intende sollecitare l’amministrazione territoriale a conferire la personalità giuridica al fiume Tagliamento.
In Oceania lo sparti…acque
Il primo fiume a ottenere la personalità giuridica è stato il Whanganui, in Nuova Zelanda: un corso d’acqua lungo 290 km lungo il quale si sono sviluppate le comunità Maori. Per questo popolo il fiume non è un’entità separata da idolatrare, ma qualcosa in cui identificarsi, come recita il detto locale ‘Ko au te awa, ko te awa ko au’ (io sono il fiume, il fiume è me”), e l’esigenza di proteggerlo appare del tutto naturale, così come si difende un familiare o un amico fraterno.

Questo traguardo ha portato alla Dichiarazione di diritti del fiume, a cui hanno aderito negli anni molte organizzazioni perorando la causa di fiumi di tutto il mondo. Il documento è sostenuto dal principio che i fiumi, rappresentando il sistema circolatorio del corpo del pianeta, supportano la vita e il benessere degli esseri viventi. Il primo diritto è quello al flusso: pensiamo ai fiumi sbarrati da dighe, soffocati da canali, tombati da strade ed edifici, così come le persone portatrici di disabilità sono bloccate da barriere architettoniche.
Altri diritti: svolgere funzioni essenziali all’interno del proprio ecosistema; essere liberi dall’inquinamento; nutrirsi e ad essere nutriti da falde acquifere sostenibili; il diritto alla biodiversità autoctona, alla rigenerazione e al ripristino. Gli stessi diritti di cui dovrebbe godere un essere vivente. Se smantelliamo infatti la dicotomia fra esseri animati ed inanimati a favore di una visione olistica, possiamo immaginare laghi, montagne, boschi, come organi vitali di un corpo unico.

Controcultura in Tribunale
A teorizzare per primo il diritto giuridico della natura è stato nel 1972 Christopher D. Stone, non un hippy scanzonato, ma un docente di giurisprudenza statunitense, nel suo provocatorio articolo “Gli alberi dovrebbero avere diritto di proprietà?“. Stone paragona la natura ai bambini e agli adulti colpiti da demenza senile: hanno il diritto di essere tutelati, ma non essendo autosufficienti, in loro vece interviene un tutore. Perché non farlo con la natura? Considerando, sottolinea Stone, che siamo da tempo abituati a concepire come soggetti aventi diritto giuridico delle realtà molto più immateriali, come le aziende, le federazioni, le stesse nazioni. “Il fatto è che ogni volta che c’è un movimento per conferire diritti a qualche nuova entità – scrive Stone – la proposta suona strana, spaventosa o ridicola. Questo perché finché la categoria senza diritti non li riceve, noi la vediamo soltanto come una cosa da usare.”
La sua proposta “di attribuire diritti legali a foreste, oceani, fiumi e altri cosiddetti ‘oggetti naturali’ nell’ambiente, anzi, all’ambiente naturale nel suo complesso” suscitò reazioni contrastanti fra i togati. Lo stesso anno la rivista di un’associazione forense pubblicò una poesia satirica: “I nostri ruscelli gorgoglieranno nei tribunali, chiedendo risarcimenti per illeciti civili.”
Ride bene chi ride, anzi gracida, ultimo: nel 2020 in Ecuador, la Corte Costituzionale di Imbabura ha stoppato un progetto minerario che fra disboscamento e inquinamento delle acque metteva in pericolo alcune specie endemiche di rane.

E l’Ecuador è stato il primo Paese del mondo che nel 2008 ha inserito i Diritti della Natura nel suo corpus giuridico. Ma è anche vero che molte azioni legali volte a tutelare i coddetti RoN (Rights of Nature), sono fallite a causa della frizione politica fra il Governo locale e gli attivisti indigeni. Sebbene ufficialmente in alcuni Paesi si riconosca il valore intrinseco della Natura, le opportunità di vincere una causa contro chi danneggia l’ambiente sono ancora scarse.
Ad illustrarci l’evoluzione della personalità giuridica della natura è un esperto di Diritto Amministrativo dell’Ambiente e della Salute Pubblica, l’Avvocato Alfonso Maria Fimiani:
“Possiamo citare due casi emblematici, in Sud America. Nel 2016 la Corte Costituzionale della Colombia ha riconosciuto al fiume Atrato lo status di entità soggetto di diritti. La sentenza ha disposto che il fiume sia rappresentato da due tutori: uno designato dallo Stato (precisamente dal Governo centrale, in genere il Ministero dell’Ambiente o un ente statale delegato), e uno scelto dalle comunità locali, in particolare dalle popolazioni indigene e afro-colombiane che vivono lungo il corso del fiume. Una forma di rappresentanza duale che mira a bilanciare la presenza istituzionale e la conoscenza territoriale, riconoscendo il ruolo delle comunità indigene come custodi storici del territorio.”
In Bolivia, con la Ley de Derechos de la Madre Tierra, le comunità locali possano sollecitare l’intervento delle autorità, ma la rappresentanza processuale è affidata agli organi dello Stato, in particolare al Defensor del Pueblo (Difensore Civico) e alle istituzioni preposte alla tutela ambientale.
In entrambi i casi, il modello si fonda su una forma di tutela “in rappresentanza” della natura, che non viene mai lasciata priva di voce processuale: laddove non siano le comunità locali o i cittadini ad agire, vi sono strutture istituzionali apposite che svolgono il ruolo di tutori o garanti. Questo schema permette di superare la tradizionale dicotomia tra interesse pubblico e privato, ponendo al centro la natura come soggetto meritevole di tutela per sè stessa, e non solo in quanto utile all’uomo.”

E In Italia?
“Nel nostro Paese non esistono casi in cui una specifica entità naturale (come un fiume, un lago, una montagna) sia stata riconosciuta come “soggetto di diritto” capace di stare in giudizio, anche per il tramite di un rappresentante o tutore. Nel nostro sistema, la tutela giudiziale dell’ambiente si affida ancora alla legittimazione processuale di enti pubblici (come il Ministero dell’Ambiente o le Regioni), di enti locali, oppure di associazioni e comitati riconosciuti, i quali agiscono però a difesa di un interesse diffuso o collettivo, non come portatori di una rappresentanza diretta e autonoma del bene-natura in sé.
Una carenza che giustifica, a mio avviso, la proposta di istituire una figura indipendente (come un Difensore Civico per l’Ambiente o un’Autorità Garante nazionale) capace di intervenire ogni qualvolta si verifichino minacce o violazioni, anche in assenza di una parte individualmente lesa.
Nel 2015 nel codice penale è stato inserito un Titolo dedicato Ai Delitti contro l’ambiente, ossia reati che compromettono e deteriorano l’ambiente anche in assenza di un danno diretto. Ma ancora la natura è considerata un bene pubblico diffuso, oggetto e non soggetto della tutela penale.”
Quali sono gli eco-reati più frequenti in Italia?
“Manca una banca dati organica e istituzionale su base nazionale, e la ricostruzione quantitativa è spesso affidata a dati parziali, raccolti in indagini parlamentari, rapporti annuali di Legambiente o documenti di alcune Direzioni Distrettuali Antimafia.
Tra i procedimenti penali più frequenti: casi di scarichi illeciti nelle acque, contaminazioni industriali, superamenti dei limiti di emissione in atmosfera e alterazione del suolo. Segue, in termini di attenzione giudiziaria e rilievo investigativo, il traffico illecito di rifiuti, che rappresenta una vera emergenza nazionale sia per l’impatto sull’ambiente sia per il coinvolgimento di reti criminali ben strutturate.
Esistono poi difficoltà strutturali del sistema penale ambientale: la preparazione tecnica degli organi inquirenti non è sempre adeguata alla complessità delle questioni affrontate. Manca una formazione specialistica, risorse e di strutture dedicate. E questo rischia di vanificare la portata innovativa delle riforme legislative intervenute negli ultimi anni.”
Autore: Amelia Vescovi












































